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Green Pass - Serve in Hotel? Per quali servizi? - dal 6 Agosto 2021

Aktualisiert: 1. Nov. 2022

Dal 06 Agosto 2021 , non è necessario il Green Pass per accedere all'interno dell'Hotel.


Per i clienti dell'Hotel che vogliono fare colazione all'interno non è richiesto il Green Pass.


Si ricorda che le multe per chi non osserva tale obbligo di legge sono da 400 a 1.000 Euro sia per il cliente che per l'esercente. Inoltre per gli esercenti che non rispetteranno tale obbligo ripetutamente è prevista la chiusura.


Green Pass con QR
Green Pass - Hotel David a Firenze

SERVIZI E ATTIVITÀ ACCESSIBILI SOLO A POSSESSORI DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (ARTICOLO 3)

A far data dal 6 agosto 2021, in zona bianca (ma anche in zona gialla, arancione o rossa, laddove i servizi e le attività sottoelencate siano consentiti), l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

i) concorsi pubblici.

Si ricorda che le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente nei casi previsti da norme o da specifiche ordinanze (comma 10 bis dell’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52). Oltre alle attività e ai servizi sopra elencati, per quanto di specifico interesse, le certificazioni verdi COVID-19 sono necessarie per partecipare a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting.

Si ricorda inoltre che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (anche con la somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15° giorno dopo la somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);

  • avvenuta guarigione da COVID-19;

  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.


Per ulteriori informazione su cos'è il Green Pass e come ottenerlo, potete visitare la pagina istituzionale del Governo.


https://www.dgc.gov.it/web/


Le certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi, (... Stati Uniti, ... )

per il loro utilizzo sul territorio nazionale, dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);

dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);

data/e di somministrazione del vaccino;

dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano; inglese; francese; spagnolo.

Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.

La validità̀ dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano (nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale).

I vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati da EMA, sono: Comirnaty (Pfizer-BioNtech); Spikevax (Moderna); Vaxzevria (AstraZeneca); Janssen (Johnson & Johnson).

Le certificazioni di guarigione dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);

informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);

dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata.

La validità dei certificati di guarigione è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano (sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione).

Ministero della Salute - circolare
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